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Credito per le imposte estere e “falcidia”: cosa dicono le ultime sentenze

Quando il reddito estero è tassato solo in parte in Italia, l’Agenzia riduce in proporzione anche il credito per le imposte pagate all’estero. Norme, prassi e le più recenti sentenze delle Corti di giustizia tributaria.

A cura di Filippo Maria Girotti

Chi produce redditi all’estero – dividendi, redditi di lavoro, plusvalenze – rischia di pagare le imposte due volte: nel Paese in cui il reddito nasce e in Italia, dove risiede. Per evitarlo l’art. 165 del TUIR riconosce un credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, che si scomputa dall’imposta italiana.

Quando però il reddito estero concorre solo in parte a formare l’imponibile italiano, l’Agenzia delle Entrate riduce in proporzione anche il credito. È la cosiddetta falcidia, prevista dal comma 10 dello stesso articolo. Su questo meccanismo, e più in generale sul rapporto tra art. 165 e Convenzioni contro le doppie imposizioni, la giurisprudenza di merito si è mossa molto negli ultimi mesi.

Come funziona la falcidia

Il comma 10 dell’art. 165 del TUIR stabilisce che, se il reddito prodotto all’estero concorre parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera è ridotta in misura corrispondente.

Un esempio semplificato: su un reddito estero di 100.000 euro lo Stato della fonte ha applicato imposte per 30.000 euro. Se in Italia quel reddito concorre all’imponibile solo per il 50%, secondo l’Agenzia l’imposta estera accreditabile scende a 15.000 euro, prima ancora di applicare il limite dell’imposta italiana relativa a quel reddito.

I casi più frequenti sono:

  • i dividendi esteri che in Italia sono imponibili solo in parte;
  • i redditi che beneficiano di esclusioni parziali, come avveniva con il previgente patent box;
  • i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero determinati con le retribuzioni convenzionali (art. 51, comma 8-bis, del TUIR);
  • i redditi dei lavoratori frontalieri, imponibili in Italia solo oltre la franchigia.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Amministrazione applica la falcidia in modo sistematico. L’ha illustrata nella circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, dedicata al credito per le imposte estere, e l’ha ribadita più di recente nella risposta a interpello n. 101 del 15 aprile 2025.

Per il lavoro all’estero con retribuzioni convenzionali la risoluzione n. 48/E dell’8 luglio 2013 precisa che le imposte estere vanno ridotte in proporzione al rapporto tra retribuzione convenzionale e reddito che sarebbe stato tassato in via ordinaria. In questo caso la riduzione poggia anche su una norma di interpretazione autentica, l’art. 36, comma 30, del D.L. n. 223 del 2006.

Il nodo delle Convenzioni contro le doppie imposizioni

Il punto critico è il rapporto con i trattati. Con la sentenza n. 25698 del 1° settembre 2022 la Corte di cassazione ha ribadito che la disciplina convenzionale prevale su quella interna: le limitazioni previste dall’art. 165 possono operare solo se la Convenzione applicabile lo consente espressamente. La vicenda riguardava il credito negato su redditi soggetti a tassazione sostitutiva, ma il principio ha una portata più ampia.

Applicato alla falcidia, il ragionamento porta a una conclusione rilevante. Secondo la dottrina, solo una dozzina di Convenzioni, stipulate a partire dal 2009, contiene una clausola che autorizza espressamente la riduzione proporzionale dell’imposta estera. Per tutte le altre la falcidia è contestabile.

Le ultime sentenze di merito

Le Corti di giustizia tributaria di primo grado applicano con sempre maggiore frequenza il principio della prevalenza delle Convenzioni, pur con qualche eccezione.

  • Brescia, sentenza n. 413 del 3 giugno 2026. Persone fisiche residenti avevano ceduto partecipazioni in società brasiliane, con plusvalenze tassate in Italia con imposta sostitutiva. La Corte ha riconosciuto il credito per le imposte pagate in Brasile: la Convenzione Italia-Brasile lo esclude solo quando il regime sostitutivo è applicato su richiesta del beneficiario, mentre qui era imposto dalla legge.
  • Lombardia (Milano), Sez. X, sentenza n. 658 del 16 febbraio 2026. Una lavoratrice dipendente residente in Italia aveva ricevuto azioni della capogruppo britannica, tassate sia nel Regno Unito sia in Italia tramite il datore di lavoro. L’Agenzia aveva disconosciuto il credito in sede di controllo formale. La Corte lo ha riconosciuto, in base all’art. 165 del TUIR e all’art. 24 della Convenzione Italia-Regno Unito, perché la contribuente ha dimostrato che il reddito estero aveva concorso al reddito complessivo e che la doppia imposizione era reale.
  • Bergamo, sentenza n. 68 del 14 febbraio 2025. Dividendi svizzeri soggetti in Italia alla ritenuta a titolo d’imposta obbligatoria del 26%: credito riconosciuto in applicazione dell’art. 24 della Convenzione Italia-Svizzera, che prevale sull’art. 165 del TUIR. Nello stesso senso si erano pronunciate nel 2024 le Corti di primo grado di Milano, Siena, Verona e Roma.
  • In senso contrario, Gorizia, Sez. I, sentenza n. 45 del 6 maggio 2025, che ha negato il credito per le ritenute croate su dividendi tassati in Italia con imposta sostitutiva.

Sulla falcidia in senso stretto, in secondo grado, la Corte di giustizia tributaria dell’Emilia-Romagna (sentenza n. 944/12/2023 del 10 ottobre 2023) ha invece confermato la riduzione proporzionale del credito per un lavoratore frontaliere a San Marino, riformando la decisione di primo grado.

L’orientamento, quindi, non è ancora uniforme: l’esito dipende in larga misura dal testo della singola Convenzione e dalla qualità della documentazione prodotta.

Cosa fare in pratica

  • Leggere la Convenzione applicabile. Verificare se contiene una clausola che consente espressamente la riduzione proporzionale, o che esclude il credito per i redditi soggetti a tassazione sostitutiva “su richiesta del beneficiario”.
  • Documentare la doppia imposizione. Certificazioni delle ritenute, dichiarazioni fiscali estere, prova del pagamento a titolo definitivo: il caso milanese mostra che, senza documenti, il credito viene disconosciuto già in sede di controllo formale.
  • Rispettare i termini. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi; se non è stato chiesto o è stato ridotto, occorre valutare per tempo la dichiarazione integrativa o l’istanza di rimborso.
  • Valutare il contenzioso. Di fronte a una riduzione o a un diniego, il ricorso può fondarsi proprio sulla prevalenza della Convenzione.

Riferimenti

  • Art. 165, in particolare comma 10, del TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986); art. 36, comma 30, del D.L. n. 223 del 2006.
  • Agenzia delle Entrate: circolare n. 9/E del 5 marzo 2015; risoluzione n. 48/E dell’8 luglio 2013; risposta a interpello n. 101 del 15 aprile 2025.
  • Corte di cassazione, sentenza n. 25698 del 1° settembre 2022.
  • Corti di giustizia tributaria di primo grado: Brescia n. 413/2026; Lombardia, Sez. X, n. 658/2026; Bergamo n. 68/2025; Gorizia, Sez. I, n. 45/2025. Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna n. 944/12/2023.

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Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non costituiscono consulenza professionale. Per una valutazione del vostro caso specifico contattate lo Studio.

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